DESCRIZIONE PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale (da non confondere con le prestazioni di lavoro occasionali Presto o libretto di famiglia, ossia gli ex voucher) è una sottocategoria del contratto di lavoro autonomo disciplinato, in via generale, dall’articolo 2222 del Codice civile. Ciò che contraddistingue questa tipologia di lavoro è:

  • l’assenza di coordinamento con l’attività del committente
  • il carattere episodico dell’attività
  • la mancanza di continuità della prestazione

Il lavoratore autonomo occasionale deve:

  • poter svolgere la sua attività in modo autonomo.
  • non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell’azienda legate unicamente alla prestazione lavorativa precedentemente concordata.

In questo tipo di collaborazione, quindi:

  • il lavoratore agisce in assenza di rischio economico
  • non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso
  • la sua attività va intesa come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente e non come strutturale all’intero ciclo produttivo

Questa modalità lavorativa non prevede:

  • un contratto scritto (anche se è sempre preferibile sottoscriverlo per stabilire gli elementi fondamentali della prestazione e del pagamento della stessa)
  • l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori

 

Gli aspetti fiscali

Il corrispettivo economico (compenso) del lavoratore autonomo occasionale deve essere pagato dal committente a seguito di emissione di specifica notula di pagamento sulla quale deve essere apposta una marca da bollo (a carico della ditta committente) nel caso di compensi superiori a € 77,47. Tale compenso è assoggettato a una ritenuta d’acconto del 20%. Ciò non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore autonomo occasionale. Infatti, il lavoratore dovrà eventualmente pagare sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito) la relativa integrazione di aliquota per l’Irpef, presentando la dichiarazione dei redditi.

 

NB: In sede di dichiarazione dei redditi possono essere dedotte le eventuali spese sostenute unicamente per lo svolgimento dell’opera. Oppure, può essere recuperata l’Irpef pagata se il reddito complessivo è inferiore alla soglia di reddito al di sotto della quale non sono dovute imposte. 

 

Gli aspetti previdenziali

Non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5mila euro. In questo caso si è obbligati (legge 326/03, art. 44, comma 2) a iscriversi alla Gestione Separata INPS dei lavoratori parasubordinati

e versare i contributi per gli importi superiori ai 5mila euro.

 

NOVITÀ

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 (art.  13 DL 21 ottobre, n. 146 convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, il cosiddetto Decreto fisco lavoro) è stato previsto l’obbligo di comunicazione preventiva del committente (che opera in qualità di imprenditore) dell’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente mediante SMS o posta elettronica. La finalità è quella di:

  • consentire un monitoraggio
  • contrastare forme elusive nell’utilizzo di questa modalità di lavoro

In caso di violazione dell’obbligo è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 euro e 2.500 euro per ogni lavoratore occasionale per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione.