Assicurazione Obbligatoria TSRM – Sentenza TAR

Con due diverse sentenze (n. 15 e 16 del 2019), pubblicate pochi giorni fa, il TAR del Piemonte ha accolto
il ricorso di lavoratrici e lavoratori, alcuni patrocinati da Fp Cgil Torino, per l’annullamento della delibera del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino-Aosta-Alessandria- Asti (oggi ordine) nella parte in cui disponeva, per tutti gli iscritti, l’obbligo di contrarre la polizza assicurativa collettiva stipulata dalla Federazione Nazionale dei collegi TSRM (oggi ordini) con oneri a loro carico in aggiunta alla quota annua di iscrizione all’ALBO.

Alla fine del 2017, la Federazione Nazionale TSRM ha deliberato di introdurre l’obbligatorietà a contrarre la loro polizza e noi l’abbiamo contestata a più riprese, con diffide dirette alla stessa Federazione e diffide individuali promosse dai nostri iscritti nei confronti del collegi/ordini.
Da subito, abbiamo evidenziato l’illegittimità di tale imposizione che è lesiva della libertà di scelta
del professionista nell’adempiere all’obbligo assicurativo previsto dalla legge Gelli (Legge 24/2017).
Inoltre, come sapete, la FP CGIL, da due anni, offre la polizza RC colpa grave sanitaria gratuitamente a
tutti gli iscritti, adeguata ai requisiti di Legge.

Riteniamo opportuno informare i professionisti interessati, nostri iscritti, circa l’opportunità di
comunicare al proprio Ordine TSRM e PSTRP l’intenzione di non volersi avvalere della loro copertura e di
chiedere di non dover, conseguentemente, corrispondere il relativo premio incluso nel valore della tassa di iscrizione annuale.

Durante l’ultimo incontro del 17 ottobre 2018, abbiamo fatto presente alla Federazione Nazionale l’illegittimità della delibera ed abbiamo chiesto di modificare la loro impostazione.
La loro risposta è sempre stata negativa e la giustificazione che è stata portata, immediatamente
contestata e respinta da noi, era che in questo modo potevano controllare agevolmente che tutti i loro
iscritti avessero una polizza assicurativa rispettosa dei parametri previsti legge Gelli (che non sono però
ancora fissati inequivocabilmente, in quanto il decreto ministeriale attuativo che doveva disciplinare le
caratteristiche minime delle polizze idonee non è ancora stato emesso).

Le sentenze del TAR confermano quanto sempre sostenuto da noi sull’illegittimità di essere
sottoposti all’obbligo di pagamento di una polizza contratta da altri, mentre, ovviamente, conferma
l’obbligo di attivazione di una polizza assicurativa in capo a tutte le professioni sanitarie.
Il TAR ribadisce che la scelta del singolo di aderire, esplicita o tacita, non può essere mai
bypassata, specialmente se è il singolo a dover pagare i costi di questa non scelta.

Riteniamo che gli ordini non possano più assommare in un unico MAV di pagamento i due distinti
costi (tassa iscrizione agli albi e assicurazione), ma dovranno sdoppiarli in due distinti MAV, senza negare
la possibilità di scelta ai professionisti se aderire anche alla polizza assicurativa o meno.

E’ dunque opportune che le lavoratrici ed i lavoratori iscritti, che non vogliano avvalersi di tale copertura, dovranno segnalarlo agli ordini provinciali di appartenenza.

 

 

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