Prescrizione contributiva Pubblici dipendenti: richiesta unitaria di incontro al Ministro del Lavoro e al Presidente INPS

La circolare INPS n. 94/2017 prevedeva l’applicazione della prescrizione contributiva quinquennale a partire dal 01.01.2018, senza tener conto delle specificità legate al sistema pubblico, in particolare dell’impossibilità per molti lavoratori di poter consultare la propria posizione contributiva attraverso l’estratto conto previdenziale, perché sia l’INPS che le amministrazioni pubbliche non hanno mai provveduto alla sistemazione d’ufficio.

La successiva circolare INPS 169/2017 emessa in un secondo momento, dopo la pressione di CGIL CISL UIL che unitariamente avevano posto il problema al precedente Governo e all’INPS, ha fornito nuove indicazioni annullando la circolare 94/2017, rinviando l’inizio della prescrizione a non prima

del 01.01.2019 e fornendo un’articolazione di garanzie differenti a seconda della cassa di appartenenza e, soprattutto, indicando i datori di lavoro quali responsabili delle contribuzioni mancanti.

La circolare 169/2017 stabilisce che per i periodi di iscrizione alla CTPS (dipendenti dello Stato) in caso di intervenuta prescrizione, l’obbligo è a carico del datore di lavoro, che dovrà sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art.13 della legge n. 1338/62. La rendita vitalizia ha la finalità di sanare l’omissione contributiva e quindi adempie l’obbligo contributivo da parte del soggetto (datore di lavoro) tenuto

al pagamento dei contributi.

Anche per i periodi di iscrizione alle casse CPDEL (dipendenti enti locali), CPS (Dirigenti medici e veterinari della Sanita), CPUG (Ufficiali Giudiziari), secondo la circolare n. 169/2017 il trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali

servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla sistemazione contributiva. Anche per questi lavoratori l’onere è a carico del datore di lavoro.

Gli unici periodi che rappresentano una problematica maggiore, sono quelli con iscrizione alla CPI (asili nido e scuole elementari parificate) per i quali vengono applicate le disposizioni in materia vigenti nell’AGO, in quanto per espressa previsione normativa, non vengono estese le tutele previste per le altre casse (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG).

Di conseguenza l’unico modo per sanare un’eventuale periodo contributivo con iscrizione CPI è quello di proporre da parte del lavoratore, tramite il Patronato INCA, una domanda di costituzione

onerosa della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge 1338/62. Tale facoltà può essere esercitata anche dal datore di lavoro facendosi carico dell’onere relativo.

Riteniamo necessario precisare, che per i servizi di supplenza prestati nella scuola prima del 01.01.1988 il versamento contributivo era in conto INPS, gestione AGO e segue quindi la prescrizione ordinaria prevista per il FPLD, nulla quindi a che vedere con quanto indicato nella circolare 169/2017.

Pertanto i lavoratori che hanno periodi di supplenza prima del 1.01.1988 dovranno, indipendentemente dalle informazioni sulla prescrizione contributiva, recarsi al Patronato per verificare l’accredito dei relativi contributi e in caso di mancanza procedere alla richiesta di accredito

In questa fase, i dipendenti pubblici possono procedere con il controllo e la sistemazione della posizione contributiva , considerando però che solo per i periodi di iscrizione alla CPI è assolutamente necessario un intervento immediato, mentre, per le altre posizioni, si potrà procedere anche in un secondo momento (viste le indicazione contenute nella circolare INPS n. 169/2017, che afferisce al datore di lavoro la copertura di un periodo prescritto).

Per effettuare il controllo e la sistemazione dei periodi, il Patronato INCA, dopo aver stampato l’estratto contributivo del lavoratore, verificherà la presenza di eventuali periodi incompleti, omessi

o mancati, sulla base delle notizie fornite dall’interessato e segnalerà all’INPS le inesattezze attraverso la procedura web RVPA (Rettifica Verifica Posizione Assicurativa), chiedendo la sistemazione contributiva. Va precisato che l’INPS non garantisce omogeneamente sul territorio risposte celeri, motivo per cui chiederemo all’INPS nazionale un intervento sulle proprie sedi.

E’ opportuno quindi che iniziative di controllo e verifica delle posizioni contributive che categorie volessero intraprendere nei confronti di lavoratori/iscritti di Enti pubblici individuati, dovranno essere preventivamente valutate con i Direttori INCA per decidere tempi e modalità dell’azione.

Ricordiamo infine che il tavolo di confronto confederale, del quale abbiamo chiesto la convocazione, si propone l’obiettivo di salvaguardare i diritti previdenziali dei pubblici dipendenti, ottenendo che gli adempimenti dell’operazione siano in capo ai datori di lavoro e all’INPS e non subordinati all’iniziativa dei singoli lavoratori.

Politiche Orizzontali – Prescrizione contributi dipendenti pubblici