Pubblicata la circolare INPS n° 154 del 17/09/2015: nuovi termini di pagamento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

Come è ormai noto, la legge 190/2014 dispone che le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, non sono soggette a penalizzazioni anche se liquidate prima del compimento del 62° anno.

Questa esclusione determina una modifica sui termini di pagamenti dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.

Per questo personale,  i termini di pagamento dei trattamenti di fine  servizio e fine rapporto possono variare in ragione della data di maturazione del diritto a pensione, della decorrenza della pensione e della circostanza  che alla stessa pensione siano applicate le penalizzazioni.

Fino al 18 agosto 2014, le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro avevano come unico presupposto il diritto alla pensione anticipata  (con 40 anni di contribuzione, con le regole antecedenti all’art. 24 del DL 201/2011) a prescindere dall’eventuale applicazione delle riduzioni  percentuali.

Per queste cessazioni dal servizio, il termine di pagamento è stato di 105 giorni ovvero 6 mesi ovvero  12 mesi a seconda della data di maturazione del diritto a pensione. Dal 19 agosto 2014 – ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2014 n. 114 – ai fini dell’esercizio della risoluzione unilaterale era stata prevista  l’ulteriore condizione del  raggiungimento dell’età anagrafica ovvero di un’anzianità contributiva  tale da evitare le riduzioni percentuali alla pensione.

Conseguentemente, per le cessazioni dal servizio derivanti da atti unilaterali  del datore di lavoro  trova applicazione il termine generale di 24 mesi, per il pagamento dei Tfs e dei Tfr, invece dei termini di 105 giorni ovvero di 6 o 12 mesi.

Dopo la modifica introdotta dal comma 113 in esame, che ha eliminato le riduzioni percentuali per le pensioni con decorrenza dal 2015 e con il  requisito di anzianità contributiva maturato in ogni caso entro il 2017, la risoluzione unilaterale è sottoposta  alla sola condizione connessa   “alle   esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi” .

Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo

L’articolo 1, commi 707 e 708,  ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201. Le disposizioni in esame prevedono che  l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con il metodo  retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24  della citata riforma Monti Fornero.

Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha  maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata  con il calcolo  misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012.  A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata  con  il metodo misto può essere  superiore a quella determinata con il metodo retributivo.

Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito  che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il  comma 708  dispone che  il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.

Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che  resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e Tfr.