Legittimo il risarcimento dei costi sostenuti per la manutenzione dei dispositivi individuali di protezione

Riportiamo questa sentenza del tribunale del lavoro di Pescara con cui si è riconosciuto ad un operaio della Provincia il rimborso delle spese sostenute per il lavaggio e il mantenimento della divisa, qualora quest’ultima costituisca a tutti gli effetti, per il tipo di indumento e per il tipo di attività svolta, un Dispositivo di Protezione Individuale.
La sentenza richiama alcuni pronunciamenti della Cassazione (alleghiamo il pronunciamento  n. 2625/2014) che hanno ribadito come i costi per la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale sono a carico del datore di lavoro.

Come emerge chiaramente dalla sentenza sentenza della Cassazione allegata, i costi per la manutenzione e il lavaggio di tute e/o divise vengono posti carico del datore di lavoro, solo qualora quest’ultime siano dei Dispositivi Individuali di Protezione.