Corte di Cassazione su danno erariale nella contrattazione: accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali

la Corte di Cassazione Sezioni unite civili ha accolto il ricorso proposto dai rappresentanti sindacali dei dipendenti del comune di Firenze contro la contestazione ed il rinvio a giudizio per danno erariale sollevati dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti.
La suprema Corte ha accolto il ricorso dei rappresentanti sindacali contestando alla Procura della Corte dei Conti un difetto di giurisdizione. Infatti, ha argomentato la Corte, la possibilità della Corte dei conti di contestare il danno erariale e più in generale di esercitare la propria giurisdizione incontra un preciso limite nel fatto che i soggetti cui viene mosso il rilievo “perseguano le finalità istituzionali proprie della Pubblica amministrazione” e questo indipendentemente dal fatto che ciò avvenga con un’attività in tutto o in parte di diritto privato.
Per la Cassazione la contrattazione collettiva nel pubblico impiego soggiace al limite dei vincoli della finanza pubblica (artt. 40 bis e 40 comma 3 quinquies del dl.vo 165/01) ma, essendo stata ormai da molti anni anch’essa modellata sulla scorta della contrattazione collettiva dei settori privati, non può che riconoscere le OO.SS. e i rappresentanti dei lavoratori come portatori di funzioni dirette non al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, bensì alla rappresentanza degli interessi dei lavoratori, antagonistici a quelli datoriali.
Peraltro la Corte ribadisce che la previsione testuale dell’art. 40 comma 3 quinquies dl.vo 165/01 sancisce un obbligo a perseguire il rispetto dei vincoli di billancio che grava sulla parte pubblica datoriale e non sulle parti sindacali. Le conclusioni dell corte sono pertanto nel senso di non riconoscere alla Corte dei conti la possibilità di contestare alle rappresentanze sindacali il danno erariale nel caso queste abbiano sottoscritto accordi in contrasto con i vincoli di finanza pubblica, vincoli che invece debbono essere osservati dalla parte datoriale pubblica. Alleghiamo copia stralcio della sentenza.