Lavoro accessorio – Voucher e NASPI – Ripristinata la cumulabilità
L’art 48 del D.lgs 81/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2015 – (Suppl. Ordinario n. 34) ed entrato in vigore dal giorno successivo la sua pubblicazione e quindi dal 25/06/2015, ridefinisce le prestazioni di lavoro accessorio stabilendo che si intendono tali quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (prima 5000 euro) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita’ lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del comma 1.
Queste prestazioni di lavoro accessorio, inoltre, possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (ripristinata quindi la totale cumulabilità).
Sulla base di questo nuovo decreto legislativo, oggi l’INPS nazionale, in video conferenza, anticipando quando sarò pubblicato in una prossima circolare al vaglio del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ha stabilito che:
– il percettore di prestazione a sostegno del reddito che inizi o abbia in corso un’attività lavorativa di tipo accessorio dal quale derivi un reddito non superiore ad euro 3000, mantiene la prestazione interamente.
– il percettore di prestazione a sostegno del reddito che inizi o abbia in corso un’attività lavorativa di tipo accessorio dal quale derivi un reddito superiore ad euro 3000 ma inferiore ad euro 7000, percepirà la Naspi con una riduzione pari all’ 80% del reddito dichiarato in via presuntiva, sempre che comunichi entro un mese dall’inizio dell’attività o entro un mese dalla data della domanda se l’attività era in essere, il reddito stesso.
– il precettore di prestazione a sostegno del reddito che inizi o abbia in corso un’attività lavorativa di tipo accessorio dal quale derivi un reddito superiore ad euro 7000, non ha diritto/decade dalla prestazione a sostegno del reddito.
Il Patronato INCA è a disposizione per qualsiasi approfondimento sulla questione.