Parere ARAN sulle risorse destinabili alla contrattazione integrativa

Per la prima volta l’ARAN si esprime nel senso di chiarire positivamente e per alcuni versi ampliare le possibilità d’impiego delle risorse della contrattazione decentrata con particolare riferimento alle risorse variabili previste dall’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999. Tale previsione, da una parte, risolve una serie di problematiche emerse in diverse realtà, dall’altra risponde per la prima volta all’ esigenza di opportuna flessibilità dell’ utilizzo dei fondi. nonostante la nostra sigla non abbia mai apprezzato i pareri unilaterali dell’ aran, non possiamo non valutare positivamente questa prima apertura che è anche il frutto di tutte le nostre vertenze territoriali sul tema della contrattazione integrativa.
Ricordiamo che l’articolo in questione prevede la possibilità per gli enti di integrare le risorse della parte variabil del fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti a i quali sia legato una aumento delle prestazioni del personale in servizio o un incremento stabile delle dotazioni organiche.
In particolare l’ARAN aveva escluso la possibilibità che le risorse destinate dall’art. 15 comma 5 potessero essere “automaticamente” confermate negli anni successivi ed inoltre chiedeva che gli obiettivi di miglioramento previsti venissero normalmente confermati al rialzo.
Nella risposta data al comune di Scandicci l’ARAN, pur ribadendo il fatto che le risorse di cui all’art. 15 comma 5 non possano essere confermate automaticamente, chiarisce che nulla impedisce che  l’ente possa confermare le risorse in questione per garantire il solo mantenimento dei miglioramenti quantitativi e qualitativi ottenuti con lo stanziamento iniziale delle risorse.
Questo significa che in sede di contrattazione decentrata il mantenimento dell’ampliamento dei servizi, ottenuto in un determinato anno tramite art. 15 comma 5, possa giustificare la riporposizione di queste risorse sulla parte variabile dei fondi degli anni successivi.
Inoltre l’ARAN chiarisce che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per il pagamento di istituti legati al modello organizzativo dell’ente (come turni, reperibilità, disagio, ecc.) purchè il maggior costo di questi istituti derivi direttamente dalle necessiità di conseguimento degli obiettivi di potenziamento dei servizi  previsti al momento dello staziamento delle risorse dell’art. 15 comma 5.
Così inoltre viene indebolita  la stretta proporzionalità più volte ribadita dall’ARAN negli anni passati tra risorse impegnate ed obiettivi raggiunti in quanto si legittima l’impegno di queste risorse anche per istituti che retribuiscono non l’obiettivo raggiunto, ma lo sforzo o il disagio subiti per raggiungerli.
La conseguenza di ciò è che le risorse stanziate con l’art. 15 comma 5 possano  essere pagate non solo a verifica finale degli obiettivi  di potenziamento dei servizi raggiunti, ma anche ad esempio mesilmente, anche in virtù della necessità di retribuire indennità pagate normalmente con cadenza periodica, quali il turno,il disagio, reperibilità, ecc.
Viene infine ribadita l’esclusione dell’utilizzo di queste risorse per istituti di carattere stabile quali le progressioni economiche e le posizioni organizzative.
Al fine di evitare equivoci, va comunque ribadito che l’elemento centrale per il ricorso alle risorse dell’art. 15 comma 5 resta un ampliamento misurabile e verificabile dei servizi.

Per quanto riguarda, invece, la facoltà di integrazione, si chiarisce che gli unici vincoli finanziari da tenere in considerazione siano il rispetto del patto di stabilità e dei tetti di spesa del personale.