“Automaticità della prestazione”. Dopo una Sentenza e un Decreto cosa cambia per i co.co.pro/co.co.co
L’art. 2116, primo comma, del Codice Civile stabilisce, per il lavoro subordinato, che “Le prestazioni previdenziali (sia quella temporanea che quella pensionistica) sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore non ha versato i contributi all’Ente previdenziale verso il quale era tenuto”. Questo è il così detto “principio di automaticità della prestazione”.
La disposizione appena richiamata prevede che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti trasferendo, di fatto, sull’ente previdenziale il rischio dell’inadempimento contributivo.
Unica condizione indispensabile perché possa trovare applicazione il principio di automatismo della prestazione è che i contributi dovuti all’Ente previdenziale non si siano ancora prescritti e che il rapporto di lavoro risulti da prove certe. In altri termini, in base a tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Il principio opera non solo con riferimento al perfezionamento del requisito minimo di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni ma anche ai fini della misura delle prestazioni attribuibili o già attribuite.
Per i lavoratori della Gestione separata che hanno un committente/associante obbligato a versare i contributi, questo principio non opera ma per quanto attiene al diritto all’indennità di maternità, il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via definitiva, un decreto legislativo che modifica l’Art 64 del D.Lgs 151/2001. Introducendo l’Art 64-ter si stabilisce il diritto per le lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (non iscritte/i ad altre forme obbligatorie), all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente. sarà operativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 941/2013, ha stabilito che “Il lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all’Inps“, estendendo a co.co.pro. e co.co.co. (ma non ai professionisti senza cassa) il c.d. «principio di automaticità» delle prestazioni previdenziali, finora esclusivo appannaggio dei lavoratori dipendenti.
Stralcio della sentenza “……..è pur vero che la suprema corte, con orientamento costante, ha affermato l’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nei regimi previdenziali dei rapporti di lavoro autonomo (commercianti e liberi professionisti). In tali sistemi, però, l’esclusione appare coerente perché l’obbligo di pagamento dei contributi grava sullo stesso lavoratore il quale ha la responsabilità di versare i contributi e sul quale, inevitabilmente, non può che ricadere la conseguenza dell’eventuale omesso versamento. Per il tribunale questa conclusione vale senza dubbio con riferimento a professionisti senza cassa della gestione separata Inps, mentre non può valere per co.co.co. e co.co.pro. per i quali il sistema di pagamento dei contributi prevede l’obbligo a carico dei committenti in maniera del tutto “speculare a quello esistente per i lavoratori dipendenti”.
e conclude “…. il collaboratore non ha modo per costringere il committente a versare i contributi all’Inps, come non lo ha il lavoratore dipendente; pertanto, la mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, potrebbe anche violare l’art. 3 della costituzione (principio di uguaglianza)“.
Inca Macerata