“Congedo per le donne vittima di violenza di genere”

La questione della violenza sulle donne sembra non avere soluzione. Bisogna migliorare le attività di prevenzione e fornire maggiore assistenza alle donne, soprattutto nel breve periodo. Un tentativo di sostegno viene dall’art 23 del decreto Decreto Legislativo Recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro ancora non publicato sulla Gazzetta Uffciale.

Qualche dato: (Fonte: relazione Tecnica allegata al Decreto Legislativo Recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183)  

Dalla rilevazione dei dati effettuata trimestralmente dal servizio di pubblica utilirà “1522 – Numero verde antivilenza stalking – del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente gestito da telofono Rosa emerge che nell’anno 2014 il suddetto numero ha ricevuto 45.036 telefonate:

6.796 richieste di aiuto da parte di vittime (sia uomini che donne)

1.943 segnalazioni da parte di terze persone di violenza

1.329 richieste di aiuto da prte di vittime di stalking (sia uomini che donne)

7.374 richieste di informazioni sui centri antiviolenza.

Sul totale delle richieste di aiuto da parte di vittime di violenza pari a 8.739 (6796 + 1943), 8.197 sono donne e il 34% di queste, vittime di violenza, dichiarano di avere un regolare impiego come lavoratrici dipendenti (86,06%) e come lavoratrici autonome (12,26%).

Il decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia istituisce un congedo di tre mesi, anche non continuativi, interamente retribuito, per donne vittime di violenza di genere per partecipare a specifici percorsi di sostegno, oppure la trasformazione in part-time orizzontale o verticale (con diritto a tornare al tempo pieno a richiesta), per un determinato periodo di tempo.

Possono utilizzare questo tipo di congedo le dipendenti e le collaboratrici a progetto del pubblico e del privato con ad esclusione del lavoro domestico. Il congedo è collegato all’inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 93/2013. Durante il periodo in cui la lavoratrice è in congedo percepisce l’intera retribuzione e matura integralmente anzianità, ferie, tredicesima mensilità, Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il periodo di tre mesi non deve necessariamente essere continuativo e può essere utilizzato su base oraria oppure giornaliera, distribuito nell’arco temporale di tre anni. Se non ci sono regole specifiche previste dalla contrattazione collettiva (cioè dal contratto nazionale di lavoro di riferimento), alla dipendente è sempre consentito di scegliere fra la fruizione su base oraria o quella giornaliera. L’utilizzo a ore è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Forum Donne – CGIL Macerata