“Assegno natalità ” – Che cos’è e come richiederlo

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con l’art 1, commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, erogato su base mensile (80 Euro al mese) a decorrere dalla data di nascita o di adozione  fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’assegno, devono avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 25.000 euro annuo.

Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro (160 e/mese). L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia e non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per richiedere l’assegno è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Il valore dell’ISEE sarà calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedete comprensivo del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto ogni anno, alla scadenza della DSU, è necessario presentarne un’altra per evitare la sospensione dell’Assegno. L’assegno sospeso, per mancata reiterazione della DSU, sarà rispristinato alla presentazione della nuova D.S.U. (vedi esempi nella circolare INPS)

Il genitore richiedente, anche affidatario, oltre a soddisfare il requisito ISEE, deve possedere,
al momento della domanda, i seguenti requisiti da autocertificare:
 Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure i cittadini stranieri aventi lo status di
rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
 Cittadino di Stato extracomunitario titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 Residenza in Italia;
 Convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune

La domanda deve essere inoltrata all’Inps territorialmente competente esclusivamente per via telematica tramite in Pin dispositivo o tramite gli enti di patronato. La richiesta di assegno va presentata dal genitore richiedente una sola volta per ciascun figlio e decorre dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare (adozione) se la domanda sarà presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto. Con domanda presentata oltre il termine suddetto, l’assegno decorrerà dal mese di presentazione della stessa

In via transitoria, per le nascite/ adozioni /affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda coincide con il 27 luglio 2015. Il termine di 90 giorni si computa secondo il calendario comune, non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art 2963 Cod.civ.).
L’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione va inteso come “ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui dell’art. 22 co. 6 della legge 184/1983” Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 citato. In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma
sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015,

L’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare INPS n 93 del 08/05/2015

Inca Macerata