“Voucher baby-sitting”. Ecco cosa sono e come richiederli

La Legge n 92 del 28 giugno 2012 con l’art. 4, comma 24, lettera b), ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Possono accedere al beneficio:

1.le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
2.le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)
che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

a. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
b. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro così detti Voucher.  L’I.N.P.S  erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

La domanda deve essere presentata all’ Istituto in telematica con il Pin Dispositivo o tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente dovrà dichiarare, oltre il tipo di beneficio che intende richiedere, di rinunciare al corrispondente periodo di congedo parentale e di avere presentato la dichiarazione ISEE valida.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all ’accoglimento della stessa, la madre non può fruire del periodo di congedo parentale, cui si rinuncia nella domanda di beneficio.  Il congedo sarà ancora fruibile solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

La richiedente può rinunciare al beneficio dal giorno successivo all’ accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica. In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher quelli ancora non fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

Inca Macerata