il testo della riforma Madia così come licenziato dal Senato e una prima analisi tecnica di commento.

Il DDL Madia è stato approvato, con modifiche, al Senato e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ha lanciato con un twitt la
notizia dopo aver affermato, in Aula, che la riforma mirava a risolvere i conflitti
di competenza che legano riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni,
superamento delle province e riforma del titolo V della Costituzione.
Peccato che, al di là dei proclami e degli incipit sulla cittadinanza digitale e la
semplificazione dei processi decisionali, la riforma non sia affatto funzionale
né all’obiettivo dichiarato di organicità, né a quello auspicabile del
miglioramento della qualità e quantità dei servizi ai cittadini, attraverso una
riorganizzazione reale e concreta delle pubbliche amministrazioni.
C’è un’evidente volontà di accentramento della macchina pubblica in capo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che contrasta profondamente con il
principio costituzionale di imparzialità dell’amministrazione nonché con
l’autonomia gestionale e organizzativa attribuita alle istituzioni locali.
Inoltre, anche dopo l’approvazione in Aula degli emendamenti che prevedono
la trasmissione di osservazioni e informazioni integrative ove il Governo non
si conformi al parere parlamentare sugli schemi dei decreti delegati, il dettato
della delega risulta troppo generico e questo rende indeterminato e ampio il
merito dei futuri decreti delegati di competenza del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
In alcuni ambiti il passaggio in Aula è addirittura peggiorativo di un testo già
esecrabile, su altri temi gli emendamenti proposti non sono sufficienti ad
orientare positivamente la riforma.
Nel dettaglio:
– L’approvazione degli emendamenti proposti in materia di accorpamento del
Corpo forestale dello Stato e “la garanzia degli attuali livelli di presidio
dell’ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la
salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell’unitarietà delle
funzioni attribuite”, non è sufficiente a garantire le dovute tutele e prospettive,
ed è a rischio il bagaglio di competenze specifiche del Corpo nella
prevenzione del dissesto idrogeologico, nel contrasto degli ecoreati e delle
frodi alimentari.
– In Aula è stato approvato un solo emendamento significativo sulle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo volto ad armonizzare i criteri per la
riorganizzazione futura al dettato della legge 135 del 2012 sulla revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e della Riforma Del
Rio.
– Sulla dirigenza è stata respinta la proposta di stralcio della norma
sull’abolizione dei segretari comunali a tutela di un presidio di legalità, e sono
stati approvati gli emendamenti del relatore che prevedono l’inquadramento
dei dirigenti delle camere di commercio nel ruolo unico delle regioni, anziché
dello Stato, e sopprimono il superamento degli automatismi nella valutazione
dei risultati. E’ stata esclusa la confluenza della carriera diplomatica nel ruolo
unico dei dirigenti statali, ed è passata la proposta di fissare in quattro anni la
durata degli incarichi dirigenziali, rinnovabili per ulteriori due anni.
– E’ stata prevista la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere
il ricambio generazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico degli enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione su base
volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del
personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la
contribuzione volontaria ad integrazione (ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 564 del 1996 in materia di contribuzione figurativa e di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) la possibilità di
conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel
contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della
conseguente minore spesa per redditi, l’assunzione anticipata di nuovo
personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli
assunzionali.
– E’ stata riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome la potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale
dipendente.
– Sul riordino dei servizi pubblici locali sono stati respinti tutti gli emendamenti
volti a garantire la gestione pubblica dei servizi idrici nel rispetto dell’esito del
referendum popolare del 2011, e l’autogestione dei servizi idrici per i piccoli
comuni. E’ stato accolto esclusivamente l’ordine del giorno che impegna il
Governo a riconoscere la natura pubblica dell’acqua.
L’esame del testo ora passa alla Camera che inizierà i lavori in I
Commissione, sempre in sede referente.