LA CGIL VINCE IL RICORSO CONTRO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI PERMESSI BREVI PER ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE

Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714/2015, pervenuta il 17 aprile, il T.A.R. del Lazio ha annullato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in materia di assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Il ricorso presentato dalla FLC CGIL lamentava “la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 nonché del principio di gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento” e la “ violazione art. 97 e 32 della Cost.”
I giudici amministrativi nel riconoscere la fondatezza del ricorso, hanno affermato che la circolare “è illegittima” e ne hanno disposto l’annullamento in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Con tale disposizione si indica nella negoziazione tra le parti il naturale terreno per l’individuazione di soluzioni condivise da inserire nell’ambito della normativa contrattuale collettiva.
La sentenza ribadisce, quindi, la preminenza del contratto rispetto a iniziative unilaterali delle Amministrazioni in materie che sono regolate dai CCNL e, pertanto, in attesa di diversa regolazione negoziale, le assenze per visite e terapie dovranno essere regolate secondo le previsioni contrattuali vigenti nei singoli comparti.
La FP CGIL ha, pertanto, inviato a tutte le Amministrazioni formale richiesta di ripristino della regolamentazione contrattuale ante circolare.

Prime reazioni da parte del ministero della Salute che corre ai ripari con una direttiva (la n0014368 firmata il 24 aprile scorso) dopo l’annullamento da parte del Tar Lazio (sentenza 5714/15; si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 aprile) della circolare 2/14 del dipartimento della Funzione pubblica. Si tratta della circolare con cui il Dipartimento ha ritenuto che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 55 septies, comma 5 ter, del Dlgs 165/2001 (introdotto dalla riforma di cui alla legge 125/2013), i pubblici dipendenti con necessità di eseguire visite mediche di controllo, in assenza di patologie in atto, dovessero fruire dei tre giorni di permesso per gravi motivi personali oppure di altre tipologie di permesso variamente denominate dai contratti collettivi nazionali vigenti.
Le nuove istruzioni Il nuovo atto di indirizzo, ripercorrendo gli snodi fondamentali della sentenza 5714/15, pur premettendo che essa non risulta ancora passata in giudicato e, pertanto, suscettibile di riforma, evidenzia che allo stato è non di meno immediatamente esecutiva. Pertanto, nelle more delle modifiche contrattuali della disciplina dell’istituto in questione, le assenze dal servizio per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici del personale dipendente del ministero della Salute
dovranno essere imputate a malattia secondo i criteri e le modalità già applicate in precedenza, secondo
la prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi prima della Circolare 2/14. La
recente direttiva ministeriale è stata inviata per conoscenza anche al dipartimento della Funzione
pubblica e all’Aran, evidentemente per sollecitarne un intervento, il quale non potrà che sfociare nella
convocazione di un tavolo di trattativa per la modifica della parte normativa dei contratto interessato,
dal momento che secondo il regime delle fonti indicata all’articolo 2 del Dlgs 165/01, confermato
anche dal richiamo contenuto nell’articolo 55 septies, comma 5 ter, la disciplina della materia è
riservata alla contrattazione collettiva nazionale e non alla legge.